Criteri di determinazione e calcolo
Ai sensi dell’articolo 16 del
DM n. 180 del 18 ottobre 2010, come modificato dal
D.M. n. 145 del 6 luglio 2011, di seguito si riportano i criteri di determinazione e calcolo dell’indennità dovuta da ciascuna parte. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Spese di avvio
Le spese di avvio della procedura, a valere sull’indennità complessiva, sono fissate in € 40 per procedure di valore fino a € 250.000, ed € 80 per procedure di valore superiore, al netto dell'IVA. Sono dovute:
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dalla parte istante contestualmente alla presentazione della domanda di conciliazione, a pena di accettazione;
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dalle controparti chiamate alla conciliazione che intendano aderire; l’adesione si perfeziona col versamento delle spese di avvio nei termini indicati da “Concilia E Risolvi”.
Qualora la parte istante chieda che la convocazione venga curata dalla nostra Segreteria, all'atto della presentazione della domanda di attivazione, parte istante è tenta al versamento delle ulteriori spese indicate nella
Domanda di attivazione.
Spese di mediazione
Salve le riduzioni e gli incrementi ammessi o imposti dalla disciplina vigente e di seguito illustrati, le spese di mediazione dovute da ciascuna parte sono indicate nella
Tabella 1 Indennità di mediazione, in funzione del valore della controversia. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento sono derogabili.
Il valore della controversia è indicato dalla parte istante nella domanda introduttiva. Qualora non indicato, ovvero indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il valore della controversia è deciso da
“Concilia E Risolvi” , ma non può in nessun caso risultare maggiore di € 250.000 (Euro duecentocinquantamila). Il valore così deciso da
“Concilia E Risolvi” è comunicato alle parti. Qualora, all’esito del procedimento, il valore della controversia dovesse risultare diverso da quello così deciso, l’importo delle spese di mediazione dovute da ciascuna parte è calcolato in base al corrispondente scaglione di riferimento.
Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del primo incontro di mediazione per almeno 1/2 del loro importo. Esse comprendono le spese amministrative, gli onorari dei mediatori che intervengono nella procedure e dei relativi collaboratori ed assistenti. Sono esclusi gli onorari degli esperti eventualmente nominati. Esse sono dovute, per intero, prima del rilascio del verbale.
Ai sensi dell’articolo 16 c. 4 lettera d) del
D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni, che richiama l’art. 5 c. 1 del
D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, per le controversie aventi ad oggetto:
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Diritti reali
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Divisione
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Successioni ereditarie
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Patti di famiglia
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Locazioni
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Comodato
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Affitto di aziende
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Responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita’
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Contratti assicurativi
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Contratti bancari
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Contratti finanziari
le spese di mediazione sono ridotte (
Tabella 2 - Indennità di mediazione ridotte per procedure obbligatorie):
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di 1/3 per i primi sei scaglioni, ovvero per le controversie di valore inferiore o pari a € 250.000 (Euro duecentocinquantamila);
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di 1/2 per i restanti scaglioni, ovvero per le controversie di valore superiore a € 250.000 (Euro duecentocinquantamila).
I precedenti importi devono essere incrementati in misura non superiore a 1/4 (ovvero fino al 25%) in caso di successo della mediazione.
I precedenti importi devono essere incrementati di un 1/5 (ovvero del 20%) qualora, sempre in caso di mancata partecipazione delle controparti, il Mediatore formuli e verbalizzi la proposta conciliativa ai sensi dell’articolo 11 del
D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
L’articolo 16 c. 4 del
D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni ammette che le spese di mediazione
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possano essere incrementate in misura non superiore ad 1/5 (ovvero fino al 20%) per la particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
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debbano essere incrementate in misura non superiore ad 1/4 (ovvero fino al 25%) in caso di successo della mediazione;
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debbano essere incrementate di 1/5 (ovvero fino al 20%) qualora il mediatore formuli e verbalizzi la proposta conciliativa ai sensi dell’articolo 11 del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
Ai sensi dell’articolo 20 del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 alle parti è concesso un credito di imposta fino a concorrenza di Euro 500 (cinquecento) in caso di successo della procedura; il credito di imposta è ridotto alla metà e fino ad un massimo di Euro 250 (duecentocinquanta) in caso di insuccesso. (
Vai alla pagina del Ministero della Giustizia)
Segue la tabella delle spese di mediazione dovute da ciascuna parte. L’importo massimo delle spese di mediazione indicate per ciascun scaglione è stato ricavato dalla Tabella A di cui all’art. 16 c. 4 del
D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010.